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Redditometro: la risposta ai questionari

Premessa – Le missive sul nuovo redditometro verranno inviate con ogni probabilità all’inizio di aprile. Non saranno più 35.000 come inizialmente previsto, ma “solo” 20.000. Al contribuente conviene rispondere in quanto l’omessa risposta all’invito potrebbe depotenziare la successiva difesa.

Questionari – I questionari rappresentano una richiesta di informazioni inviata dall’Amministrazione finanziaria che prelude e prepara al primo momento di contatto tra il Fisco e il contribuente interessato da un controllo di tipo “sintetico”. Il questionario conterrà precisi riferimenti a diverse tipologie di spese e richiederà puntuali chiarimenti sui redditi disponibili. Si ricorda che il principio che muove la contestazioni dell’Agenzia delle Entrate è che tutto quello che è stato speso nel periodo di imposta in questione deve essere stato finanziato con redditi del periodo medesimo, fermo restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi.

Termine per la risposta – Al contribuente sono lasciati solo 15 giorni per rispondere, con l’avvertimento che la mancata restituzione del questionario, o la sua restituzione incompleta, o con dati non veritieri, sono punite ai sensi dell’art. 11, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, con la sanzione da euro 258 a euro 2.065. La legge, inoltre, prevede che le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, non possano essere usati a favore del contribuente. Per di più, l’Ufficio potrebbe valutare l’opportunità di adottare più penetranti poteri di controllo attraverso, ad esempio, l’utilizzo delle indagini finanziarie.

Limitazione diritto di difesa –
Il fatto che al contribuente siano dati i canonici 15 giorni dal ricevimento del questionario per poter rispondere e ricostruire e recuperare una mole considerevole di dati e documenti rappresenta già una forte limitazione del diritto di difesa, tenuto conto che il questionario avverte solitamente anche che le notizie e i dati non addotti e gli atti e i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa ai sensi dell’art. 32, D.P.R. 600/1973.

Richiesta proroga – Vista la limitazione temporale in sede di risposta al questionario, è bene prevedere la possibilità di integrare l’invio con la documentazione non disponibile al momento della risposta stessa, con una frase del tipo “il sottoscritto si riserva di fornire ulteriori documenti e notizie che non si trovano attualmente in suo possesso e nella sua disponibilità, considerato anche il tempo limitato di soli 15 giorni per rispondere al questionario ed il tempo invece non breve trascorso dalle annualità oggetto del controllo”.