Aprile 8, 2014

Conti correnti e depositi esteri sotto i 10.000 euro: niente monitoraggio già da Unico 2014

Parte dal periodo di imposta 2013 (quindi già dalla stagione dichiarativa in corso di Unico 2014) l’esonero dal monitoraggio fiscale in caso di conti correnti e depositi esteri il cui…

Parte dal periodo di imposta 2013 (quindi già dalla stagione dichiarativa in corso di Unico 2014) l’esonero dal monitoraggio fiscale in caso di conti correnti e depositi esteri il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro.

La conferma è arrivata dal Provvedimento 4 aprile 2014 approvato dall’Agenzia delle entrate che ha così aggiornato le istruzioni al quadro RW, per tenere conto della novità introdotta dall’articolo 4-bis del D.L. 4/2014, convertito con modificazioni dalla L. 50/2014.

Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l’IVAFE. Già in un precedente intervento, si è sottolineato come i valori di riferimento per essere esonerati dal monitoraggio sono differenti da quelli per cui non è dovuto il pagamento dell’IVAFE, posto che in quest’ultimo caso la mini-patrimoniale nella misura fissa di 34,20 euro non è dovuta qualora i conti correnti e i libretti di risparmio esteri hanno avuto una giacenza media annuale inferiore a 5.000 euro (considerando la giacenza media complessiva in caso di più conti e/o libretti presso il medesimo intermediario). Per i conti deposito, invece, valgono le regole ordinarie: l’IVAFE è dovuta nella misura dello 0,15% sul valore finale del conto (rapportato alla quota e al periodo di possesso).

Con riferimento a conti correnti e libretti di risparmio, peraltro, va evidenziato che, in base alle istruzioni del quadro RW, nella colonna 7 dei righi da RW1 a RW 5 deve essere riportato il valore (ossia il saldo) iniziale del conto (al 01.01.2013 o al primo giorno di “apertura” del conto) mentre in colonna 8, a differenza delle altre attività finanziarie (per cui si deve inserire il valore finale al 31.12.2013 o all’ultimo giorno di detenzione), per conti correnti e libretti si deve indicare la giacenza media annuale, in quanto solo se quest’ultimo valore non è inferiore a 5.000 euro, è dovuta l’IVAFE nella misura fissa di 34,20 euro.

Va ricordato inoltre, che se conti correnti e libretti di risparmio sono posseduti in Paesi non collaborativi, in colonna 9 si deve indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta.

In definitiva, in attesa che l’Agenzia delle entrate detti, quanto prima, chiarimenti ufficiali, si dovrebbero trarre le seguenti conclusioni:

  • Per i conti deposito è previsto l’esonero ai fini del monitoraggio se il valore massimo complessivo (considerando, si ritiene, anche eventuali conti correnti e libretti di risparmio), a prescindere dal Paese in cui è posseduto, non supera i 10.000 euro. L’IVAFE, tuttavia, è dovuta nella misura dello 0,15% e dunque il quadro RW deve essere comunque compilato, se l’importo a debito a titolo di IVAFE sia complessivamente pari o superiore a 12 euro (versamento minimo dell’imposta previsto sulla base delle regole generali). In fattispecie di questo tipo, ovviamente, in caso di mancata compilazione dell’RW, le sanzioni previste per le violazioni in ambito di monitoraggio fiscale non potranno essere applicate.
  • Per i conti correnti e libretti di risparmio (che, in senso “atecnico” dovrebbero essere intesi come “depositi”) è previsto l’esonero ai fini del monitoraggio se il valore massimo complessivo (considerando, si ritiene, anche eventuali conti deposito), a prescindere dal Paese in cui è posseduto, non supera i 10.000 euro. L’IVAFE, tuttavia, è dovuta nella misura fissa di 34,20 euro, e il quadro RW deve essere compilato, se la giacenza media annuale non è inferiore a 5.000 euro (si considera la giacenza media annua complessiva di tutti i conti correnti e libretti detenuti presso lo stesso intermediario). In fattispecie di questo tipo, ovviamente, in caso di mancata compilazione dell’RW, le sanzioni previste per le violazioni in ambito di monitoraggio fiscale non potranno essere applicate.

Alla luce di quanto sopra, sarebbe stato preferibile uniformare l’esonero dal monitoraggio fiscale alle regole che escludono l’applicazione dell’IVAFE, seguendo la medesima impostazione adottata con il “nuovo” monitoraggio per la valorizzazione delle attività. Con le regole attuali, invece, siamo sicuri che si tratta di una “semplificazione”?

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