Il disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo, all’esame del Consiglio dei Ministri di giovedì, si propone di mettere “al passo coi tempi” la norma che disciplina la deducibilità delle spese di formazione in capo ai professionisti, introdotta nel corpo del TUIR ormai più di 25 anni fa ad opera del DL 2 marzo 1989 n. 69. Attualmente, l’art. 54 comma 5 ultimo periodo del citato TUIR prevede che “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”. Sulla materia, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 35/2012, risposta 2.1) ha fornito un’interpretazione alquanto restrittiva, affermando che, mancando una distinzione normativa circa la natura del corso, la deducibilità ridotta è applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione obbligatoria da parte degli iscritti ad albi professionali.
Su Eutekne.info (si veda “Per il professionista formazione on line deducibile al 100%” del 13 febbraio 2014) abbiamo già avuto modo di soffermarci sulle perplessità che la ricostruzione normativa prospettata dall’Agenzia delle Entrate, per quanto ancorata al dato letterale della norma, suscita dal punto di vista costituzionale. In tale sede, si è inoltre sostenuto che già attualmente le spese di formazione fruite con tecnologie multimediali dovrebbero comunque essere escluse dai suddetti limiti di deducibilità.
Si ricorda altresì che, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 53/2008), la disposizione che limita la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% ha carattere di regola generale: la stessa deve pertanto trovare applicazione anche quando tali costi ricadono nell’alveo delle spese di convegnistica. In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione ai convegni sono deducibili nella misura del 75% e sono ammesse in deduzione nel limite del 50% (quindi nel limite del 37,5%, calcolato come il 50% del 75%).
Secondo la circ. CNDCEC 27 aprile 2009 n. 9/IR (§ 6), si tratta di una soluzione poco appagante sotto il profilo sistematico, risultando due diversi limiti di deducibilità per spese sostenute nello stesso contesto: il primo, pari al 37,5%, applicabile alle spese di vitto e alloggio, il secondo, pari al 50%, applicabile invece alle spese di altra natura (ad esempio, spese di iscrizione e di viaggio). A parere del CNDCEC, anche qualora si ritenesse di poter applicare il limite del 75% alle spese di vitto e alloggio sostenute in tali occasioni, l’operare congiunto delle due percentuali (50% e 75%) imporrebbe semplicemente di assumere quale importo massimo deducibile il minore dei due importi (che nella specie, essendo unico il parametro di riferimento per il calcolo dei due limiti, sarebbe sempre quello determinato applicando il 50% all’ammontare delle spese sostenute).
La modifica normativa proposta pone fine all’incongruenza, stabilendo che le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro. Nulla è più disposto per le spese di viaggio e soggiorno, le quali diverrebbero quindi deducibili secondo i criteri generali (come detto, per quelle di vitto e alloggio opera il limite del 75%).
Viene altresì prospettata l’integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale: – delle spese sostenute (entro il limite annuo di 5.000 euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente; – degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà