NAPOLI | ROMA | FIRENZE | MILANO | Email: info@studiopennino.eu

Fatturazione elettronica 2018

Proroga dell’ingresso della fattura elettronica obbligatoria per gli acquisti di carburante. Estesa a tutti i privati dal 1° gennaio 2019

 Fatturazione Elettronica

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28.06.2018 il decreto legge n. 79 che proroga fino a fine anno l’utilizzo della scheda carburante. Il testo del decreto prevede:

  • la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
  • la possibilità di continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018 o di documentare l’acquisto con pagamenti tracciabili.

Resta fermo, invece, al 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per:

  • le cessioni di gasolio e benzina  destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione (per l’appunto) delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione;
  • le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l’amministrazione pubblica.

L’obbligo di fatturazione elettronica sarà successivamente esteso a partire dal 1 ° gennaio 2019 a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali. Le fatture elettroniche saranno veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione.

In particolare, a partire dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per:

  • le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

In generale, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti

  • che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”
  • che applicano il regime forfettario.

Per i soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata sono previste ulteriori semplificazioni contabili e amministrative.