A CHI INTERESSA
Il 730 precompilato è messo a disposizione di lavoratori dipendenti (anche senza sostituto tenuto a effettuare il conguaglio) e pensionati che:
hanno presentato il modello 730/2014 (ed eventualmente anche i quadri RM, RT e RW) o il modello Unico PF/Unico mini/2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730 e hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno ha sostituito il Cud) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o per i redditi di pensione percepiti nell’anno 2014, e tale Certificazione Unica è stata trasmessa, nei termini, all’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che se il datore di lavoro non ha trasmesso la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate, il 730 precompilato non è disponibile e la dichiarazione modello 730 andrà presentata con le modalità consuete.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro; in pratica, i titolari di partita Iva nel 2014 con codice attività “agricoltura, silvicoltura e pesca” (macro-area A Ateco 2007) che, con riferimento all’anno precedente, hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730) compilando il quadro dei terreni e non hanno presentato la dichiarazione Iva.
ECCEZZIONI
Il 730 precompilato non viene predisposto:
se, con riferimento all’anno d’imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata;
per i contribuenti che hanno avuto una partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso del 2014 (a eccezione, come chiarito nel paragrafo precedente, dei produttori agricoli in regime di esonero);
per i contribuenti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata;
per i contribuenti minorenni;
per i contribuenti legalmente incapaci.
AGENDA
1
MAG E’ possibile accettare, modificare e inviare le dichiarazioni 730 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web
16
GIU Scade il termine per il versamento degli eventuali saldo e primo acconto per i contribuenti senza sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio
7
LUG Scade il termine per la presentazione della dichiarazione 730 precompilata (nonché, del 730 ordinario)
16
LUG Scade il termine per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, degli eventuali saldo e primo acconto per i contribuenti senza sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio
30
SET Scade il termine per, eventualmente, comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore
30
SET Scade il termine per presentare il modello Unico PF/2015 (correttiva nei termini), necessario nel caso di integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
25
OTT Scade il termine per presentare un nuovo 730/2015 integrativo, possibile nel caso in cui l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
10
NOV Scade il termine per presentare un nuovo 730/2015 rettificativo, nel caso di errore da parte del sostituto d’imposta, del Caf o del professionista.
30
NOV Scade il termine per il versamento dell’eventuale secondo o unico acconto per i contribuenti senza sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio
Per la prima volta l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati,sul proprio sito internet, il modello 730 precompilato. Si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l’Agenzia ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e alcune spese detraibili o deducibili.
Il contribuente deve solo verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può:
– accettare la dichiarazione senza fare modifiche
– rettificare i dati non corretti
– integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre
– spese deducibili o detraibili.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 7 luglio.
ATTENZIONE
La dichiarazione 730 precompilata è comunque facoltativa. E’ sempre possibile presentare la dichiarazione
dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 o modello Unico).
Quando è disponibile e come accedere
La dichiarazione 730 precompilata è disponibile in un’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile 2015.
Per accedere occorre essere in possesso delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (codice Pin e password), oppure della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o delle credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.
Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:
– la dichiarazione dei redditi precompilata
– l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.
Il contribuente può chiedere di vedere questi documenti anche:
– al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se presta assistenza fiscale
– a un Caf (Centro di assistenza fiscale)
– a un professionista abilitato.
In questi casi, è necessario che il contribuente rilasci preventivamente un’apposita delega.
Direttamente dal sito dell’Agenzia I dati presenti nella dichiarazione
COME ABILITARSI A FISCONLINE
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ONERI NON PRESENTI
Per l’anno 2014 l’Agenzia non ha inserito nella dichiarazione alcune spese, perché non è in possesso delle relative informazioni. Tra queste:
– le spese sanitarie
– le spese per istruzione
– le spese funebri
– le erogazioni liberali
– l’assegno al coniuge separato.
L’Agenzia inserisce nel modello 730 precompilato:
– i dati e le informazioni contenute nella Certificazione Unica (per esempio, i redditi di lavoro dipendente, i compensi di lavoro autonomo occasionale, le ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale, i dati dei familiari a carico)
– alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell’anno precedente (per esempio, le eccedenze di imposte non richieste a rimborso, gli oneri detraibili in più periodi d’imposta) e altri dati presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti effettuati con il modello F24)
– gli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali, i
– contributi versati per lavoratori domestici.
Se il 730 precompilato dall’Agenzia non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancano del tutto, il contribuente è tenuto a modificare o integrare la dichiarazione. Queste operazioni possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).
Quando la dichiarazione è modificata, viene elaborato e messo a disposizione un nuovo modello 730 con il risultato della nuova liquidazione delle imposte dovute o del rimborso spettante.
Integrazioni e correzioni
Quando e come si presenta Il modello 730 precompilato 2015 (accettato, modificato o integrato) deve essere presentato entro il 7 luglio.
La presentazione può essere effettuata, a partire dal 1° maggio, in alternativa:
– direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, in via telematica (tranne per la dichiarazione congiunta)
– tramite il proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.
Presentazione diretta
Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:
– indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
– compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta)
Presentazione tramite sostituto, Caf, professionista Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:
– la delega per l’accesso al modello 730 precompilato
– la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
La dichiarazione 730 precompilata può essere presentata in forma congiunta solo al sostituto che presta assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
ATTENZIONE
Chi possiede altri redditi che non si
possono dichiarare con il modello 730 (per esempio, redditi d’impresa) non può utilizzare la dichiarazione eventualmente predisposta dall’Agenzia, ma deve presentare il modello Unico.
DOCUMENTI
Al Caf o al professionista il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.
Rimborsi e pagamenti
Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre).
Quando, invece, dalla dichiarazione precompilata emerge un debito, entro gli stessi termini il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.
CONTRIBUENTI CHE NON HANNO UN SOSTITUTO D’IMPOSTA RIMBORSO
Quando dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Se il contribuente comunica le coordinate del conto corrente bancario o postale, la somma spettante sarà accreditata su quel conto.
Se, invece, l’Agenzia delle Entrate non dispone delle coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:
– per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti
– per importi pari o superiori a 1.000 euro, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
Il contribuente che invia direttamente la dichiarazione potrà pagare:
– tramite la stessa applicazione online, indicando le coordinate del conto sul quale effettuare l’addebito
– mediante il modello F24, che può essere stampato e che viene proposto già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire.
Il contribuente che si rivolge a Caf o professionista potrà:
– trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario
– versare con il modello F24 che gli sarà consegnato dall’intermediario.
I vantaggi della dichiarazione precompilata
Oltre al vantaggio di avere a disposizione un modello in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati, per i contribuenti che presentano la dichiarazione precompilata sono previsti importanti vantaggi sui controlli.
Infatti, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.
DICHIARAZIONE ACCETTATA
La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.
Per esempio, quando:
– vengono modificati i dati anagrafici, senza però modificare il comune del domicilio fiscale
– viene indicato o variato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
– vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio
– si indica di non voler versare l’acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore a quanto calcolato.
PRESENTAZIONE DIRETTA O TRAMITE SOSTITUTO D’IMPOSTA
Il contribuente che accetta il modello 730 precompilato, senza apportare modifiche, e lo presenta
direttamente o tramite il sostituto d’imposta, ha i seguenti vantaggi:
– non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali
– non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.
Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta), l’Agenzia eseguirà il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali).
La dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (per esempio, l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).
CONTROLLO SUI CONTRIBUENTI
L’Agenzia può sempre controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per poter fruire di detrazioni
o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.
Per esempio, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA
Se, dopo aver trasmesso la dichiarazione, Caf o professionisti si accorgono di aver commesso errori, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere entro il 10 novembre una dichiarazione rettificativa.
Se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa, i Caf e i professionisti possono trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati corretti.
In entrambi i casi gli intermediari saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
PRESENTAZIONE TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO
Per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un
professionista abilitato, i vantaggi sono i seguenti:
– i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista
– non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.
Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista.
Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Come per il modello 730 ordinario, anche il modello precompilato può essere corretto presentando
una dichiarazione integrativa.
Se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta.
Il modello 730 integrativo non può essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta.
In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.