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Importanti Chiarimenti sulla Fatturazione Elettronica

Sono stati forniti da parte dell’agenzia delle entrate importanti chiarimenti con riferimento ai soggetti che svolgono commercio al dettaglio, i quali, come noto, dal prossimo 1° gennaio, pur dovendo emettere la fattura elettronica, se richiesta dal cliente, potranno beneficiare di un  maggior termine per l’emissione, essendo possibile, nei primi sei mesi del 2019, trasmettere la fattura elettronicaentro il termine della liquidazione Iva del periodo di effettuazione dell’operazione.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, a fronte della richiesta di emissione di fattura da parte del consumatore, l’esercente potrà alternativamente:

  1. in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale, ricordando di scorporare l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione differita dal totale giornaliero dei corrispettivi;
  2. in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza, che, però, assumerà rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza potrà inoltre essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.

In ogni caso, l’esercente dovrà mettere a disposizione del consumatore finale una copiaanalogica o elettronica della fattura, salvo quest’ultimo non vi rinunci.

Da ultimo, con le stesse Faq, richiamando la circolare AdE 18/E/2014, è stato precisato che la fattura  differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo: in tal caso i DDT non devono essere necessariamente allegati alla fattura elettronica, potendo essere conservati anche in modalità cartacea.