La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8527 dell’11 aprile 2014, ha affermato nuovamente che l’esercizio di attività di lavoro autonomo è escluso dall’assoggettamento all’Irap quando si tratti di attività non autonomamente organizzata.
La pronuncia impugnata dalla ricorrente, esercente la professione di avvocato, era stata, invece, secondo la Suprema Corte, motivata in maniera non conforme a tali principi consolidati in materia di Irap.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva sostenuto che costituiva presupposto per l’assoggettamento all’imposta il porre in essere un apparato esterno alla persona del professionista risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, ricavabile con certezza dalla dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione dei redditi della professionista, infatti, erano stati indicati dei costi per compensi a terzi, per l’acquisto di beni strumentali, per immobili e per prestazioni alberghiere.
La Corte di Cassazione ha, come detto, dato ragione alla ricorrente. Quest’ultima aveva evidenziato che era una professionista priva di dipendenti e/o collaboratori fissi e non era titolare di mutui, finanziamenti e leasing funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva. Aveva, inoltre, sostenuto delle spese professionali manifestamente marginali rispetto al proprio apporto produttivo personale.
Non vi erano, quindi, degli elementi che permettessero di affermare l’esistenza di una struttura organizzata.