Di conseguenza è nulla, per difetto di legittimazione all’espletamento delle funzioni di agente notificatore, la notifica effettuata dal messo comunale:
– in assenza del decreto di nomina del sindaco;
– in mancanza di espressa previsione nello statuto dell’ente, approvato dal Consiglio Comunale (Cass., sentenza n. 2536 del 22 febbraio 2002);
– nel caso di incompetenza territoriale (quando, cioè, è sussistente la qualifica legittimante lo svolgimento delle attività dell’agente entro un determinato ambito territoriale, ma la notifica viene eseguita fuori dal territorio del Comune di appartenenza – Cass. sentenza n. 8557 del 28 agosto 1998).
Ancora sotto l’aspetto procedurale e procedendo ad un ulteriore coordinamento di quanto stabilito dall’articolo 60 D.P.R. n. 600/73 e le disposizioni del Codice di Procedura Civile di cui all’art. 138, la notifica può avvenire:
- nelle mani proprie del contribuente,
- presso il suo domicilio fiscale,
- presso il domiciliatario eventualmente indicato,
- per mezzo del servizio postale.
Ai sensi del primo comma dell’art. 139, se la notificazione non avviene nel modo previsto dall’art. 138, la stessa deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario “ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”. Dalla lettura di quanto sopra riportato, quindi, qualora non sia possibile effettuare la notifica in mani proprie, l’art. 139 c.p.c. prevede un ordine successivo per ricercare il destinatario. In particolare, l’agente notificatore deve ricercare il contribuente:
- nella casa di abitazione;
- dove ha l’ufficio;
- nel luogo ove svolge la propria attività (art. 139 co. 1 c.p.c.).
Il secondo comma dello stesso articolo 139 c.p.c. stabilisce che, ove il destinatario non venga rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell’atto (rectius, in virtù della previsione generale di cui al terzo comma dell’art. 137 c.p.c., di una busta chiusa e sigillata contenente copia dell’atto), in primis, a una persona di famiglia o addetta alla casa (o all’ufficio o all’azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Su tale concetto la Corte di Cassazione si è espressa con innumerevoli sentenze, infatti, “legittimato a ricevere la notifica è ogni soggetto che sia “in rapporto personale o di interessi tale da far escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo, secondo un giudizio di normalità, che una volta assunto l’incarico di trasmettere l’atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente in tempi e modi adeguati a realizzare lo scopo della notificazione” (Cass. 13.4.2005 n. 7706, Cass. 12.5.2009 n. 10955, Cass. 7.6.2012 n. 9277 e Cass. 3.10.2012 n. 16817). L’agente notificatore deve, in linea di principio, affidarsi alle dichiarazioni rese dalla persona “addetta alla casa”, in quanto sarà onere della controparte dimostrare l’occasionalità del consegnatario nel luogo della sua residenza (Cass. 26.10.2006 n. 23028). Per questo motivo, è illegittima la notifica nelle mani della “coinquilina”, in quanto soggetto che, pur coabitando con il notificatario, non è “addetto alla casa”, per cui non opera la presunzione di consegna dell’atto (Cass. 6.2.2014 n. 2705).