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Le regole per il versamento della TASI

Il comma 688 della L. 147/2013 (Legge Finanziaria per il 2014), che disciplina le modalità di versamento TASI, è stato recentemente modificato in sede di conversione del DL 16/14, differenziando (transitoriamente per il solo 2014) le modalità di versamento del nuovo tributo sui servizi indivisibili in ragione della tipologia di immobile interessato:

  • per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676 (quindi 1 per mille), qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il conguaglio sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate sarà effettuato entro la scadenza del saldo (quindi entro il 16 dicembre);
  • per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso “le relative modalità e aliquote”. Nell’ambito della fattispecie “abitazione principale” vanno ricomprese certamente le pertinenze, da individuare secondo le regole IMU (quindi una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), così come le assimilazioni ex lege (ad esempio l’unico fabbricato del personale delle forze armate ovvero le abitazioni possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa); eventualmente anche le assimilazioni stabilite dal regolamento (ad esempio l’uso gratuito o l’immobile posseduto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari) se il Comune dovesse aver approvato il regolamento entro la scadenza del 31 maggio.

Questo sta a significare che se al 31 maggio sul sito delle Entrate non sarà presenta la delibera TASI, entro il 16 giugno si procederà al versamento dell’imposta degli immobili diversi dall’abitazione principale; se, al contrario, la delibera sarà pubblicata entro tal data, occorrerà versare l’acconto TASI sulla base delle nuove aliquote. Peraltro, per i fabbricati destinati ad abitazione principale, pare di capire che il Comune possa anche stabilire le modalità di versamento, quindi potenzialmente stabilire delle scadenze diverse (auspichiamo che così non sia…).

Potrebbe a prima vista sembrare più semplice il caso in cui il Comune non abbia deliberato le aliquote entro maggio: abitazione principale esclusa dall’acconto e tutti gli altri all’1 per mille. Ma in realtà così non è. Va infatti ricordato che esiste un vincolo complessivo al prelievo dato dal fatto che la somma tra aliquota IMU e aliquota TASI non può superare l’aliquota IMU massima, quindi il 10,6 per mille (ipotizziamo che il Comune non si sia avvalso della facoltà di disporre la deroga dello 0,8 per mille introdotta dal DL 16/14): poiché molti Comuni presentano aliquote IMU prossime al massimo, questo significa che l’1 per mille di TASI potrebbe essere, a consuntivo, non dovuto (in toto o in parte). Obbligando quindi i contribuenti ad una massiccia campagna di rimborsi.