NAPOLI | ROMA | FIRENZE | MILANO | Email: info@studiopennino.eu

Mancato versamento dell’Iva: il nuovo amministratore è responsabile anche se l’imposta incassata in precedenza non è più disponibile

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 15660 dell’8 aprile 2014, ha affermato che colui che subentra nella carica di amministratore di una società si espone a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Nel caso di specie, la ricorrente sosteneva che, al momento del subentro quale nuovo amministratore della società, non aveva trovato alcuna liquidità da destinare al pagamento dell’Iva.

Secondo la Suprema Corte, la ricorrente avrebbe dovuto e potuto effettuare, prima di assumere la carica di amministratore, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi e, poi, avrebbe dovuto raccogliere, dal momento del subentro nella carica (aprile 2006) in poi, le liquidità occorrenti per il pagamento a fine dicembre dell’Iva.

La scelta della ricorrente di destinare i proventi del 2006 al pagamento di debiti diversi da quelli verso l’erario si era risolta automaticamente, secondo la Cassazione, nell’accettazione del rischio di non poter versare l’Iva entro il termine penalmente rilevante.

Inoltre, nella Sentenza in questione è stato osservato che è irrilevante la circostanza che la società non disponeva della liquidità sufficiente per far fronte all’adempimento dell’obbligo di versamento dell’Iva, dal momento che lo stato di insolvenza, che, peraltro, non era stato ritenuto provato dai Giudici di merito, non si può comunque configurare quale scriminante in materia di omesso versamento dei tributi erariali.