L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17 del 24 aprile 2015, ha fornito numerosi chiarimenti in merito a questioni interpretative principalmente in materia di Irpef, in particolare riguardanti gli oneri detraibili, gli oneri deducibili, i redditi di lavoro dipendente, ma anche in materia di imposte indirette.
Riguardo alle spese sanitarie, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese per le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del diploma di formazione triennale (conseguito entro il 17 marzo 1999) possono essere detratte dall’Irpef, anche senza una specifica prescrizione medica.
Inoltre, per poter detrarre le spese odontoiatriche, dalla descrizione inserita nella fattura rilasciata per le prestazioni effettuate dall’odontoiatra, dovrà risultare in modo chiaro la natura sanitaria delle prestazioni medesime. Non è permesso, infatti, detrarre dall’Irpef le spese per prestazioni meramente estetiche o comunque non sanitarie. Può essere sufficiente, a tale scopo, l’indicazione in fattura dell’espressione “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche”.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti, effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione assistita, siano da considerarsi come spese sanitarie detraibili. Nella fattura rilasciata dal centro, autorizzato alla procreazione assistita, dovrà risultare la descrizione della prestazione resa.
Riguardo alle spese sostenute dai contribuenti per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche e, in particolare, ai contributi volontariamente erogati alle Onlus che si occupano di tale trasporto, l’Agenzia delle Entrate ha distinto l’ipotesi nella quale i contributi siano versati alle Onlus nella forma di erogazioni liberali indipendenti dal servizio di trasporto, dall’ipotesi nella quale le somme versate costituiscano un corrispettivo per il trasporto.
Nel primo caso, le somme potrebbero essere detratte ai sensi dell’articolo 15, comma 1.1, del TUIR, nella misura del 26 %, per un importo non superiore a 2.065 Euro annui (elevato a 30.000 Euro annui dal 2015), oppure le somme in questione potrebbero essere ricomprese tra gli oneri deducibili, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 35 del 2005, nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato (e comunque nel limite massimo di 70.000 Euro annui), con impossibilità di applicare, in aggiunta a tale deduzione, ogni altra deduzione o detrazione d’imposta.
Nel caso in cui, invece, i contributi siano versati alle Onlus specificamente per il servizio di trasporto dei disabili, la spesa sarà interamente detraibile come spesa medica, fermo restando l’obbligo per la Onlus di rilasciare la relativa fattura.
Riguardo alle spese di istruzione, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare della detrazione prevista per tali spese, le somme versate per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori, collocati attualmente in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e quella universitaria. Però, è stato anche precisato che la frequenza dei corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori non consente di fruire della detrazione prevista per i canoni di locazione versati in relazione a contratti stipulati da studenti universitari che frequentano un’Università situata in un luogo diverso dal Comune di residenza.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione della deducibilità delle somme versate al coniuge separato per le spese di alloggio. A tal proposito, l’Agenzia ha ricordato che il TUIR considera deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge (non, però, gli assegni destinati al mantenimento dei figli), a seguito di separazione o divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
L’Agenzia ha anche ricordato la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale sono deducibili anche le spese periodiche riguardanti l’immobile nel quale abitano il coniuge ed i figli, se dovute in virtù di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Infatti, secondo la Cassazione, le spese per l’alloggio costituirebbero un contributo per il mantenimento del coniuge.
L’Agenzia delle Entrate ha espresso la propria conclusione: le spese per il canone di locazione e gli oneri condominiali, disposte dal Giudice, quantificabili e versate periodicamente al coniuge, possono essere considerate come un assegno di mantenimento e, quindi, possono essere dedotte dal reddito complessivo del coniuge erogante.
Se le spese riguardano un immobile che è destinato sia al coniuge che ai figli, saranno deducibili per la sola metà. Se non vi è un’indicazione precisa nel provvedimento giudiziale dell’importo delle spese per l’alloggio, queste potranno essere determinate “per relationem” in base ad altra documentazione (come il contratto di locazione), che costituirà la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, insieme al provvedimento dell’autorità giudiziaria ed alla documentazione relativa all’avvenuto versamento di quelle somme.
Naturalmente, le somme in questione, in quanto deducibili dal coniuge erogante, saranno tassate in capo al coniuge che le ha ricevute.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alla deducibilità delle spese per l’adozione internazionale, alla deducibilità o detraibilità delle erogazioni liberali in favore delle Onlus, alle detrazioni per familiari a carico, alla detraibilità degli interessi per i mutui, alla detrazione prevista in caso di acquisto di mobili.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dei redditi di lavoro dipendente svolto all’estero. A tal proposito, ha precisato che il reddito estero deve essere dichiarato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero.
Infine, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4 % agli interventi di riparazione degli adattamenti delle autovetture per le persone disabili ed alle cessioni dei ricambi relativi a tali adattamenti. Inoltre, sono detraibili ai fini Irpef oltre alle spese per l’acquisto di tali particolare autovetture, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria amministrazione, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo.